Art. 3. 
  1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari  prolungati,  di
musei, biblioteche e archivi dello Stato, il  Ministero  per  i  beni
culturali  e   ambientali   stipula,   con   le   organizzazioni   di
volontariato, le convenzioni di cui all'articolo  7  della  legge  11
agosto 1991, n. 266. 
  2.  Lo  svolgimento  delle  mansioni  di  addetto  ai  servizi   di
sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente
di pubblica sicurezza.