Art. 3. 1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali stipula, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266. 2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.