Art. 4. 
  1. Laddove  non  esistono,  vengono  istituiti  presso  i  musei  i
seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: 
    a) servizio editoriale e di vendita riguardante  le  riproduzioni
di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro  materiale
informativo; 
    b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di  guardaroba  e  di
vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 
  2. La gestione dei servizi e' autorizzata dal Ministero per i  beni
culturali  e  ambientali,   su   conforme   parere   del   competente
soprintendente. 
  3.  La  gestione  dei  servizi  e'  affidata  in  concessione   dal
soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno  tre
offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti societa' o  co-
operative. 
  4. La concessione ha durata quadriennale e  puo'  essere  rinnovata
per una sola volta. 
  5.  I  canoni  di  concessione   e   le   altre   somme   derivanti
dall'applicazione  del  presente  articolo  affluiscono  ad  apposito
capitolo  dello  stato  di   previsione   dell'entrata   per   essere
riassegnati ai pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero per i beni culturali e ambientali.