Art. 4. 1. Laddove non esistono, vengono istituiti presso i musei i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 2. La gestione dei servizi e' autorizzata dal Ministero per i beni culturali e ambientali, su conforme parere del competente soprintendente. 3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione dal soprintendente competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati, anche costituenti societa' o co- operative. 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata per una sola volta. 5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.