Art. 5. 
  1. Sono abrogate le  disposizioni  incompatibili  con  il  presente
decreto. 
  2. Per le finalita' previste dal presente decreto  e'  autorizzata,
per il 1992, la spesa di lire 200 milioni, cui si  provvede  mediante
riduzione del capitolo 2034 dello stato di previsione  del  Ministero
per i beni culturali e ambientali. 
  3. Per gli anni successivi, le facolta' di cui agli articoli 2 e  3
di trasferire i dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere
esercitate nei limiti delle somme riassegnate per effetto  di  quanto
disposto dall'articolo 4. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.