Art. 2. 
Scambio dati  attraverso  il  codice  fiscale  e  acquisizione  degli
                              indirizzi 
  1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli  intercorrenti
tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono  essere  tenuti
sulla base del codice fiscale.  Il  codice  fiscale,  quale  elemento
identificativo di ogni soggetto, deve  essere  pertanto  indicato  in
ogni  atto  relativo  a  rapporti  intercorrenti  con   la   pubblica
amministrazione. L'Amministrazione  finanziaria  comunica  il  codice
fiscale  e  i  dati  anagrafici  registrati   nel   proprio   sistema
informativo agli organismi legittimati a richiederli. 
  2. Le disposizioni dell'articolo  8  del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, sono estese  a  tutte  le  aziende,  istituti,  enti  e
societa' che stipulano contratti di somministrazione e  di  fornitura
di servizi, individuati con il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo.  L'acquisizione
del codice fiscale alle anagrafi automatizzate  dei  vari  enti  deve
essere completata entro il 30 giugno 1993. 
  3. I comuni che dispongono o  si  servono  di  centri  elaborazione
dati, ovvero che sono collegabili alla rete  videotel  gestita  dagli
organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono
consentire l'attivazione di collegamenti  telematici  con  tutti  gli
organismi che esercitano attivita' di prelievo contributivo e fiscale
o che  eroghino  servizi  di  pubblica  utilita'.  Tali  collegamenti
dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi,  a  tutte
le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali  e,  da  parte
dei comuni,  ai  dati  informatizzati  degli  organismi  sopracitati,
purche' funzionali all'assolvimento  dei  compiti  istituzionali  dei
comuni stessi. 
  4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi
dello  stato  civile,   nonche'   alle   risultanze   degli   archivi
automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di  esercizio.
I  comuni  e  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura che inviano  agli  organismi  centrali  i  dati  per  via
telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi  dati  con
le modalita' precedentemente adottate. 
  5. Qualora i comuni non dispongano  di  collegamenti  automatizzati
per la  gestione  delle  licenze  di  esercizio,  i  dati  sono  resi
disponibili  agli  altri  enti   indicati   nel   presente   articolo
dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva  dalle  comunicazioni
rese dai comuni stessi con le modalita' attualmente in vigore. 
  6. Le modalita' tecniche per l'attivazione dei  collegamenti  e  la
ripartizione delle  spese  connesse  alla  realizzazione  e  uso  dei
collegamenti medesimi, sono stabilite, entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati
e l'Associazione nazionale comuni italiani. 
  7. Il mancato scambio delle informazioni e  dei  dati  comporta  la
sospensione  dall'incarico,  disposta  con   decreto   del   Ministro
vigilante, per un periodo di  sei  mesi,  dei  legali  rappresentanti
degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata  legge  n.
412 del 1991, come modificato dal comma  1  dell'articolo  1,  o  dei
dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.