Art. 4. Agevolazioni per i contribuenti 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la prima volta o che comunque regolarizzino la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il 31 marzo 1993, i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia, maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano sempreche' alla data di presentazione della denuncia non siano iniziate ispezioni o verifiche da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali. 3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi. 4. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento, in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purche' il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalita' fissate dagli enti impositori, in tre rate semestrali di cui la prima entro il 31 maggio 1993, la seconda entro il 30 novembre 1993, la terza entro il 31 maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta, altresi', agli stessi enti pubblici non economici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio 1992, e che versino la somma aggiuntiva nella misura e nei tempi stabiliti nel presente comma. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza del beneficio di cui al presente comma.