Art. 4. 
                   Agevolazioni per i contribuenti 
  1. I soggetti tenuti al  versamento  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali, che denuncino per la  prima  volta  o
che comunque regolarizzino la loro  posizione  presso  gli  sportelli
unificati di cui all'articolo 1, possono versare, entro il  31  marzo
1993,  i  contributi  ed  i  premi  relativi  a  periodi   precedenti
l'anzidetta denuncia, maggiorati, in  luogo  delle  sanzioni  civili,
degli interessi nella misura  del  17  per  cento  annuo  nel  limite
massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi  complessivamente
dovuti. 
  2. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  sempreche'
alla  data  di  presentazione  della  denuncia  non  siano   iniziate
ispezioni o verifiche da parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale o da parte degli istituti previdenziali. 
  3. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi  speciali
in materia di versamento di contributi e di premi e  le  obbligazioni
per  sanzioni  amministrative  e  per  ogni  altro  onere  accessorio
connessi con la denuncia e con il versamento  dei  contributi  o  dei
premi medesimi. 
  4. Gli enti pubblici non economici che provvedono al pagamento  dei
contributi  o   premi   dovuti   alle   gestioni   previdenziali   ed
assistenziali, relativi ai periodi fino a tutto  il  mese  di  luglio
1992, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il
versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento,
in ragione d'anno, del totale dei contributi o premi pendenti,  entro
il limite massimo del quaranta  per  cento  dei  contributi  o  premi
complessivamente  dovuti,  in   sostituzione   di   quella   prevista
dall'articolo  4  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,   n.   536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988,  n.  48,
purche' il versamento, ivi compreso  quello  della  somma  aggiuntiva
ridotta, venga effettuato, secondo le modalita'  fissate  dagli  enti
impositori, in tre rate semestrali di cui la prima entro il 31 maggio
1993, la seconda entro il 30 novembre 1993,  la  terza  entro  il  31
maggio 1994. Gli enti predetti sono tenuti, entro il 31 marzo 1993, a
presentare agli  enti  impositori,  a  pena  di  decadenza,  apposita
domanda secondo lo schema predisposto dagli enti impositori medesimi. 
La riduzione di cui al presente comma spetta, altresi',  agli  stessi
enti pubblici non economici che, alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi
o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di luglio  1992,  e
che versino la somma aggiuntiva nella misura e  nei  tempi  stabiliti
nel presente comma. Il pagamento dei contributi  o  premi  e/o  delle
somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati comporta la decadenza
del beneficio di cui al presente comma.