Art. 5. 
            Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS 
  1. All'articolo 15  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e'
abrogato il primo periodo del comma 2 e sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti commi: 
  "2-bis. L'INPS puo' anche costituire, ai  sensi  dell'articolo  20,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una  o  piu'  societa'  per
azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti  termali,  nonche'
della casa di riposo 'G. Bettolo' di Camogli. 
  2-ter. I comuni, le province e le regioni delle localita' ove hanno
sede gli stabilimenti termali, nonche' la casa di riposo  di  cui  al
comma 2-bis, possono partecipare  come  azionisti  alle  societa'  di
gestione.".