Art. 5. Gestione degli stabilimenti termali dell'INPS 1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' abrogato il primo periodo del comma 2 e sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. L'INPS puo' anche costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o piu' societa' per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonche' della casa di riposo 'G. Bettolo' di Camogli. 2-ter. I comuni, le province e le regioni delle localita' ove hanno sede gli stabilimenti termali, nonche' la casa di riposo di cui al comma 2-bis, possono partecipare come azionisti alle societa' di gestione.".