Art. 6. Relazioni degli enti previdenziali 1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.