Art. 6. 
                 Relazioni degli enti previdenziali 
  1. Gli enti gestori  di  forme  obbligatorie  di  previdenza  e  di
assistenza sociale trasmettono le  relazioni  previste  dall'articolo
56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n.  88,  anche  al  CNEL  che,
entro sessanta giorni dalla  ricezione,  esprime  il  proprio  parere
motivato alle Camere  e  alla  commissione  parlamentare  di  cui  al
medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.