Art. 3. 
              Proroga degli organi - Regime degli atti 
  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel  termine  di  cui
all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque  giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. 
  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli  organi  scaduti  possono
adottare  esclusivamente  gli  atti  urgenti  e   indifferibili   con
indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
  3. Gli atti  non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel  comma  2,
adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.