Art. 6. 
               Decadenza degli organi non ricostituiti 
                 Regime degli atti - Responsabilita' 
  1.  Decorso  il  termine  massimo  di  proroga  senza  che  si  sia
provveduto  alla  loro  ricostituzione,  gli  organi   amministrativi
decadono. 
  2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli. 
  3.  I  titolari   della   competenza   alla   ricostituzione   sono
responsabili dei danni conseguenti alla decadenza  determinata  dalla
loro condotta, fatta in ogni caso  salva  la  responsabilita'  penale
individuale nella condotta omissiva.