Art. 7. 
        Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi 
  1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e  di  impulso,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  provvede  alla  tenuta   e
all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai  termini  di  scadenza,
proroga e decadenza degli organi amministrativi. 
  2. Le amministrazioni dello Stato competenti e  gli  enti  pubblici
interessati debbono far pervenire periodicamente i  dati  di  cui  al
comma 1 alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e  fornire,  a
richiesta di questa, tutte le notizie in materia.