Art. 7. Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi 1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi. 2. Le amministrazioni dello Stato competenti e gli enti pubblici interessati debbono far pervenire periodicamente i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e fornire, a richiesta di questa, tutte le notizie in materia.