Art. 8. 
                     Norme finali e transitorie 
  1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data
di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a  tutti  gli  organi
amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti. 
  2. Gli organi amministrativi che, alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto,  siano  gia'  scaduti  e  operino  pertanto  in
proroga di fatto, debbono essere  ricostituiti  entro  quarantacinque
giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto,  gli  organi
stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. 
  3. Per la ricostituzione degli organi delle persone  giuridiche  di
cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi  di  cui  al  comma  2,  gli
organi  competenti   promuovono   l'instaurazione   delle   procedure
stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui
allo stesso comma 2.