Art. 9. 
                Adeguamento della normativa regionale 
  1. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le  regioni  a  statuto  ordinario,
nonche' le regioni a statuto  speciale  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, provvedono ad adeguare i rispettivi  ordinamenti
alle disposizioni del presente decreto.