Art. 10. 
            Esecuzione forzata a danno degli enti locali 
  1. Non sono soggette ad esecuzione forzata  le  somme  dei  comuni,
delle province e delle comunita' montane destinate al pagamento delle
retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei   conseguenti   oneri
previdenziali per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate  dei
mutui scadenti nel semestre in corso, nonche' le somme specificamente
destinate all'espletamento dei servizi  locali  indispensabili  quali
definiti con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.  Non  sono
ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere  del
comune, della provincia o della comunita' montana.