Art. 17. 
Concorso per trasferimento dei segretari  comunali  alle  sedi  della
                            classe terza 
  1. Il Ministro dell'interno nei mesi di gennaio e luglio di ciascun
anno bandisce un concorso cumulativo per  soli  titoli  per  le  sedi
appartenenti alla classe terza vacanti nel territorio nazionale  alle
date 1' gennaio e 1' luglio. 
  2. A detti concorsi  possono  partecipare  i  segretari  capi  e  i
segretari comunali, in servizio di ruolo. I  segretari  comunali  per
partecipare agli anzidetti  concorsi  devono  possedere  l'anzianita'
nella qualifica di ruolo da almeno due anni alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda. 
  3.  La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  ai  concorsi   per
trasferimento a sedi di classe terza e' formata  da  una  commissione
composta da: prefetto direttore generale dell'amministrzione  civile,
che la presiede; prefetto direttore centrale dei segretari comunali e
provinciali e dipendenti  enti  locali;  professore  univesitario  di
materie   giuridiche   ed   economiche;   esperto    in    discipline
amministrative; sindaco designato dall'A.N.C.I.; segretario generale; 
nonche'    da    un    funzionario    della    carriera     direttiva
dell'Amministrazione  civile  dell'interno   avente   qualifica   non
inferiore  a  direttore  di  sezione  che  esercita  le  funzioni  di
segretario della commissione. 
  4. La validita' della graduatoria cessa dopo quarantacinque  giorni
dalla data della sua approvazione. 
  5.  I  candidati  dichiarati  vincitori  ed  assegnati  alla   sede
richiesta  in  rigoroso  ordine  di  preferenza  hanno  l'obbligo  di
assumervi servizio; in caso contrario, per la durata di tre anni,  e'
fatto ad essi divieto di partecipare ad analoghi  concorsi  per  sedi
della classe terza. 
  6. Il personale di cui al comma 5 non potra' in  ogni  caso  essere
trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato  almeno
un biennio di effettivo servizio nella sede. 
  7. L'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
giugno 1972, n. 749, e' abrogato. 
  8. La presente norma cessa i suoi effetti al momento di entrata  in
vigore del nuovo ordinamento dei  segretari  comunali  e  provinciali
previsto dall'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990.