Art. 20. Fondi per la gestione dell'EFIM 1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Collocamento obbligatorio" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.