Art. 20. 
                   Fondi per la gestione dell'EFIM 
  1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita'  di  amministrazione
dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria  manifatturiera  -
EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre  1992,  n.  414,  e  per
sopperire alle necessita'  inerenti  la  produzione  e  l'occupazione
delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata a concedere al commissario  liquidatore,  con
determinazione  del  direttore   generale   della   Cassa   medesima,
un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per  i  mutui,
rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere  dal  1993  in  dieci
annualita'. 
  2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,  valutato  in
lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993,  si  provvede  mediante
utilizzo   delle   proiezioni   per   gli   anni    1993    e    1994
dell'accantonamento "Collocamento obbligatorio" iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1992-94,  sul  capitolo  6856  dello  stato   di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.