Art. 2.
  1. Le attrezzature di cui al presente decreto sono costituite da:
    a)  una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre
l'imbracatura,   un   organo  di  trattenuta  provvisto  di  freno  a
dissipazione di energia;
    b)  una  guida  rigida  da  applicare orizzontalmente ai montanti
interni  del  ponteggio, immediatamente al di sopra o al di sotto dei
traversi di sostegno dell'impalcato;
    c)  un  organo  d'ancoraggio  scorrevole lungo la suddetta guida,
provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.