Art. 3.
  1.  Tutti  i  componenti  dell'attrezzatura  considerata all'art. 2
devono  essere  costruiti,  in  ogni  particolare,  a  regola d'arte,
utilizzando  materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le
prescrizioni  delle  norme  di  buona  tecnica,  tenendo  conto delle
sollecitazioni  dinamiche cui sono assoggettate in caso di intervento
dell'attrezzatura.
  2.  I  singoli  componenti  dell'attrezzatura  devono rispondere ai
requisiti specifici di cui all'allegato tecnico che costituisce parte
integrante del presente decreto.