Art. 4.
  1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono disporre ed
esigere  che  i lavoratori durante l'uso delle attrezzature di cui al
presente  regolamento  indossino, quali ulteriori mezzi di protezione
individuale,  idoneo  elmetto  con  sottogola,  calzature  con  suola
flessibile   antisdrucciolevole   e   guanti.  E'  fatto  obbligo  ai
lavoratori di utilizzare i mezzi di protezione.