Art. 8. Norme transitorie 1. Al fine di evitare duplicazione di tassazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i fabbricanti debbono denunciare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio i volumi e la gradazione, rilevati con il preesistente sistema, del mosto, dei semilavorati e dei prodotti finiti esistenti nelle fabbriche alla data suddetta e su cui e' stata gia' corrisposta l'imposta; eseguiti i riscontri delle denunce, l'ufficio tecnico di finanza, con atto del dirigente, pro- cede all'accredito al fabbricante, in conto future estrazioni, della somma risultante dall'applicazione della precedente aliquota ai volumi suddetti, quali risultano dopo avervi apportate le detrazioni di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 2. Denuncia analoga a quella di cui al comma 1 deve essere effettuata per la birra analcolica finita, giacente in fabbrica e ottenuta da mosto tassato, ai fini del rimborso, con le modalita' precedentemente in atto, dell'imposta corrisposta. Ai fini dell'acquisizione di elementi di riscontro, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuera' ad essere effettuato da parte dell'ufficio tecnico di finanza, con le consuete modalita', l'accertamento del mosto ottenuto, al lordo della detrazione del 10 per cento di cui al decreto del Ministro delle finanze 10 agosto 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 settembre 1972; trascorso tale periodo, il suddetto accertamento continuera' ad effettuarsi per un massimo di altri diciotto mesi presso quelle fabbriche nelle quali non siano stati ancora messi in opera i misuratori ed i contatori di cui al comma 1 dell'art. 3; decorso inutilmente anche tale periodo non puo' piu' essere esercitata l'attivita' della fabbrica e la licenza di esercizio viene sospesa, fino a quando non saranno stati installati i suddetti strumenti. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 05/12/1992, n. 287 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 8: - Il testo del comma 13 dell'art. 8 dela legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato: a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento; b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria; c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria; d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione; e) 4,50 per cento sulla birra gia' filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo; f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo". - Il D.M. 10 agosto 1972, reca: "Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1972-73".