Art. 8. 
                          Norme transitorie 
  1. Al fine di  evitare  duplicazione  di  tassazione,  entro  dieci
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto
legislativo, i fabbricanti debbono denunciare all'ufficio tecnico  di
finanza competente per territorio i volumi e la gradazione,  rilevati
con il preesistente  sistema,  del  mosto,  dei  semilavorati  e  dei
prodotti finiti esistenti nelle fabbriche alla data suddetta e su cui
e' stata gia'  corrisposta  l'imposta;  eseguiti  i  riscontri  delle
denunce, l'ufficio tecnico di finanza, con atto del  dirigente,  pro-
cede all'accredito al fabbricante, in conto future estrazioni,  della
somma  risultante  dall'applicazione  della  precedente  aliquota  ai
volumi suddetti, quali risultano dopo avervi apportate le  detrazioni
di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67. 
  2. Denuncia analoga  a  quella  di  cui  al  comma  1  deve  essere
effettuata per la birra analcolica finita,  giacente  in  fabbrica  e
ottenuta da mosto tassato, ai fini del  rimborso,  con  le  modalita'
precedentemente in atto, dell'imposta corrisposta. 
  Ai fini dell'acquisizione di elementi di riscontro, per un  periodo
di sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, continuera' ad essere effettuato da  parte  dell'ufficio
tecnico di finanza, con le  consuete  modalita',  l'accertamento  del
mosto ottenuto, al lordo della detrazione del 10 per cento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 10 agosto 1972,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  229  del  2  settembre  1972;  trascorso  tale
periodo, il suddetto accertamento continuera' ad effettuarsi  per  un
massimo di altri diciotto mesi presso quelle  fabbriche  nelle  quali
non siano stati ancora messi in opera i misuratori ed i contatori  di
cui al comma 1 dell'art. 3; decorso inutilmente  anche  tale  periodo
non puo' piu' essere  esercitata  l'attivita'  della  fabbrica  e  la
licenza di esercizio viene sospesa, fino a quando non  saranno  stati
installati i suddetti strumenti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 05/12/1992,  n.
287 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo  del  comma  13  dell'art.  8 dela legge n.
          67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente:
             "13. Agli effetti della liquidazione della differenza di
          imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o
          comunque e  dovunque  in  possesso  dei  fabbricanti,  sono
          accordate  le  seguenti  detrazioni  sul  volume  effettivo
          accertato:
               a) 10 per cento per il mosto  di  birra  in  corso  di
          accertamento;
               b)  9,50  per  cento  per il mosto di birra in fase di
          fermentazione primaria;
               c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione
          secondaria;
               d) 5,70 per  cento  per  la  birra  in  recipienti  di
          deposito  dopo  la  fermentazione  secondaria e prima della
          filtrazione e decantazione;
               e)  4,50  per  cento  sulla  birra  gia'  filtrata   o
          decantata  ma  non ancora messa in fusti o bottiglie per il
          consumo;
               f)  1,50  per  cento  sulla birra contenuta in fusti o
          bottiglie per il consumo".
             -  Il  D.M.  10  agosto   1972,   reca:   "Norme   sulla
          distillazione    obbligatoria   dei   sottoprodotti   della
          vinificazione nella campagna vitivinicola 1972-73".