Art. 2

  1. A decorrere dal 1 maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno  e  l'Agenzia  per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge
22  ottobre  1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello sviluppo
del  Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un
dettagliato  rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi
e progetti realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati
alla  predetta  data in conformita' alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni, con particolare riguardo:
a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
b) alla   realizzazione  delle  opere  di  completamento  e  al  loro
   trasferimento  agli  enti  competenti  per  legge, con particolare
   riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
c) all'incentivazione  delle  attivita' produttive, con l'indicazione
   dell'ammontare  delle  iniziative  agevolate  e  di  quelle le cui
   domande  sono  tuttora  in istruttoria o risultano approvate dagli
   istituti di credito;
d) all'attivita'  degli  enti  di  promozione  per  lo  sviluppo  del
   Mezzogiorno;
e) all'utilizzo  degli  stanziamenti  assegnati  dalla citata legge 1
   marzo  1986,  n.  64, e a quelli residui, sia di competenza che di
   cassa.