Art. 2. Trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali 1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si trasformano secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile. 2. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa prevista in materia, alla fusione con compagnie viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa. 3. La societa' di cui al comma 1, che subentra alla compagnia o gruppo portuale a tutti gli effetti nei rapporti patrimoniali e finanziari attivi e passivi, puo' svolgere attivita' di impresa ai sensi dell'articolo 1, sempreche' sia in possesso dei requisiti ivi indicati, determinando il proprio organico ed individuando l'eventuale personale in esubero secondo criteri determinati dall'ente portuale o dall'autorita' marittima. 4. Qualora la societa' di cui al comma 1 non possa svolgere attivita' di impresa o abbia personale in esubero, non puo' procedere all'assunzione di altro personale e puo' limitarsi ad avviare in mobilita' temporanea o in distacco, nell'ambito delle eccedenze, il personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione alle loro esigenze organizzative ed operative. 5. Nell'assunzione di nuovo personale le imprese, a parita' di caratteristiche tecnico-professionali, debbono accordare precedenza ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti nei registri alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai dipendenti degli enti portuali, ferme restando l'anzianita' di servizio e la qualifica rivestita.