Art. 2. 
  Trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali 
  1. Le compagnie ed i  gruppi  portuali,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si  trasformano
secondo i tipi societari previsti nel libro V, titoli  V  e  VI,  del
codice civile. 
  2. Entro la data di cui al  comma  1,  le  compagnie  ed  i  gruppi
portuali possono procedere, secondo la normativa prevista in materia,
alla fusione con compagnie viciniori, anche al  fine  di  costituire,
nei porti di maggior traffico, un organismo societario  in  grado  di
svolgere attivita' di impresa. 
  3. La societa' di cui al comma 1, che  subentra  alla  compagnia  o
gruppo portuale a tutti  gli  effetti  nei  rapporti  patrimoniali  e
finanziari attivi e passivi, puo' svolgere attivita'  di  impresa  ai
sensi dell'articolo 1, sempreche' sia in possesso dei  requisiti  ivi
indicati,  determinando   il   proprio   organico   ed   individuando
l'eventuale  personale  in  esubero   secondo   criteri   determinati
dall'ente portuale o dall'autorita' marittima. 
  4. Qualora la societa'  di  cui  al  comma  1  non  possa  svolgere
attivita' di impresa o abbia personale in esubero, non puo' procedere
all'assunzione di altro personale e  puo'  limitarsi  ad  avviare  in
mobilita' temporanea o in distacco, nell'ambito delle  eccedenze,  il
personale in esubero presso le imprese richiedenti in relazione  alle
loro esigenze organizzative ed operative. 
  5. Nell'assunzione di nuovo personale  le  imprese,  a  parita'  di
caratteristiche tecnico-professionali, debbono  accordare  precedenza
ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali iscritti
nei registri alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
nonche'  ai  dipendenti   degli   enti   portuali,   ferme   restando
l'anzianita' di servizio e la qualifica rivestita.