Art. 3. 
                      Disposizioni transitorie 
  1. Per la trasformazione in societa' delle compagnie e  dei  gruppi
portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si  applica
il disposto dell'articolo 122  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta  sostitutiva  di
quelle di registro,  ipotecarie  e  catastali  e  delle  tasse  sulle
concessioni governative, nella misura fissa  di  L.  100.000,  e  non
costituiscono    presupposto    per    l'applicazione    dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili.