Art. 4. 
               Norme in favore dei lavoratori portuali 
  1. Ai lavoratori, soci o dipendenti, operanti  in  porto  ai  sensi
degli articoli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22  gennaio  1990,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,  n.  58,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Al personale di cui al comma 1, iscritto  in  appositi  registri
tenuti dall'ente portuale o dall'autorita' marittima, si applicano le
disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.