Art. 4. Norme in favore dei lavoratori portuali 1. Ai lavoratori, soci o dipendenti, operanti in porto ai sensi degli articoli 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al personale di cui al comma 1, iscritto in appositi registri tenuti dall'ente portuale o dall'autorita' marittima, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.