Art. 5. Commissioni consultive 1. E' istituita in ogni porto, previa approvazione del Ministero della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonche' da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non istituito, dall'autorita' marittima. 2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime il proprio parere sull'organizzazione delle attivita' portuali e sugli aspetti connessi all'utilizzo delle strutture portuali, su richiesta dell'ente portuale o dell'autorita' marittima. 3. Con decreto del Ministro della marina mercantile e' istituita la commissione consultiva centrale, presieduta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e composta da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato di coordinamento dell'utenza nazionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mercantile e dal presidente dell'Associazione nazionale dei porti italiani. 4. La commissione di cui al comma 3 ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposti dal Ministro della marina mercantile.