Art. 5. 
                       Commissioni consultive 
  1. E' istituita in ogni porto, previa  approvazione  del  Ministero
della marina mercantile, una commissione consultiva, composta da  tre
rappresentanti   designati   dalle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale,  nonche'
da  tre  rappresentanti  designati   dalle   associazioni   nazionali
imprenditoriali aderenti al  comitato  di  coordinamento  dell'utenza
nazionale, e presieduta dall'ente portuale e, laddove non  istituito,
dall'autorita' marittima. 
  2. La commissione consultiva di cui al comma 1 esprime  il  proprio
parere sull'organizzazione delle attivita' portuali e  sugli  aspetti
connessi  all'utilizzo  delle  strutture   portuali,   su   richiesta
dell'ente portuale o dell'autorita' marittima. 
  3. Con decreto del Ministro della marina mercantile e' istituita la
commissione consultiva centrale, presieduta  dal  direttore  generale
del lavoro marittimo e portuale  e  composta  da  tre  rappresentanti
delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato  di
coordinamento dell'utenza  nazionale,  da  tre  rappresentanti  delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente  rappresentative
a livello nazionale, da  un  dirigente  del  Ministero  della  marina
mercantile e dal presidente  dell'Associazione  nazionale  dei  porti
italiani. 
  4. La commissione di cui al comma 3  ha  compiti  consultivi  sulle
questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad  essa  sottoposti
dal Ministro della marina mercantile.