Art. 6. Nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine 1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito portuale destinate ad attivita' di carico, scarico e deposito di merci, oltreche' ad attivita' relative a passeggeri o servizi di preminente interesse commerciale o industriale, possono essere date in concessione alle imprese di cui all'articolo 1, previe idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, al fine di assicurare la concorrenza nel settore e la parita' di condizioni tra gli operatori. 2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 e' subordinato alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti requisiti: a) presentazione, all'atto della richiesta, di un piano di sviluppo, assistito da idonee garanzie anche di tipo fideiussorio, connesso al rilascio della concessione e determinante per l'incremento dei traffici e la produttivita' del porto; b) sussistenza di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi. 3. La durata ed il canone della concessione sono determinati in relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte delle imprese concessionarie in modo da assicurare il perseguimento dei fini previsti nell'interesse dei traffici e dell'economia nazionale. 4. L'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. 5. L'ente portuale o, dove non istituito, l'autorita' marittima sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti. 6. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio. 7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere revocate le concessioni esistenti qualora il concessionario non abbia i requisiti di cui al presente articolo e/o non svolga un'attivita' coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale. 8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui viene affidata in concessione la relativa area ai sensi del presente articolo.