Art. 6. 
Nuova disciplina della  concessione  delle  aree  demaniali  e  delle
                              banchine 
  1. Le aree demaniali e le banchine nell'ambito  portuale  destinate
ad attivita' di carico, scarico e deposito  di  merci,  oltreche'  ad
attivita' relative a passeggeri o  servizi  di  preminente  interesse
commerciale o industriale, possono essere date  in  concessione  alle
imprese di cui all'articolo 1, previe idonee  forme  di  pubblicita',
stabilite dal Ministro della marina mercantile con  proprio  decreto,
al fine di assicurare la concorrenza nel  settore  e  la  parita'  di
condizioni tra gli operatori. 
  2. Il rilascio della concessione di cui al comma 1  e'  subordinato
alla sussistenza, nei destinatari dell'atto concessorio, dei seguenti
requisiti: 
    a) presentazione,  all'atto  della  richiesta,  di  un  piano  di
sviluppo, assistito da idonee garanzie anche  di  tipo  fideiussorio,
connesso  al  rilascio   della   concessione   e   determinante   per
l'incremento dei traffici e la produttivita' del porto; 
    b)   sussistenza   di   adeguate   attrezzature    tecniche    ed
organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto  proprio
e di terzi. 
  3. La durata ed il canone della  concessione  sono  determinati  in
relazione al valore delle aree e degli impianti utilizzabili da parte
delle imprese concessionarie in modo da assicurare  il  perseguimento
dei  fini  previsti  nell'interesse  dei  traffici  e   dell'economia
nazionale. 
  4. L'impresa concessionaria di un'area  demaniale  deve  esercitare
direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non
puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale  e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da  quelli  che
le sono stati assegnati in concessione. 
  5. L'ente portuale o, dove  non  istituito,  l'autorita'  marittima
sono tenuti ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti in possesso  al  momento  del
rilascio della concessione e l'attuazione del piano di investimenti. 
  6. La mancata  osservanza  degli  obblighi  assunti  da  parte  del
concessionario, nonche' il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi
indicati, danno luogo alla revoca dell'atto concessorio. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  possono
essere revocate le concessioni esistenti  qualora  il  concessionario
non abbia i requisiti di cui al  presente  articolo  e/o  non  svolga
un'attivita' coerente con le linee di sviluppo  portuale  determinate
dall'autorita' portuale. 
  8. Gli indennizzi eventualmente dovuti a  seguito  della  decadenza
delle concessioni esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui  viene
affidata in concessione  la  relativa  area  ai  sensi  del  presente
articolo.