Art. 10. 
                     Societa': criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE  del  Consiglio,  dell'8
novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) elevare gli importi previsti nell'articolo  2435-  bis,  primo
comma, lettere a) e b), del codice  civile  entro  i  limiti  di  cui
all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio,  del
25 luglio 1978,  come  modificato  dall'articolo  1  della  direttiva
90/604/CEE; 
    b) disporre che le societa' le quali si avvalgano  dell'esenzione
dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2),  del
codice civile, prevista dall'articolo 2435- bis  del  codice  civile,
devono  iscrivere  l'ammortamento  e  le  svalutazioni,   con   segno
negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale; 
    c) consentire alle societa' indicate nell'articolo 2435- bis  del
codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei
limiti  degli  esoneri  previsti  dall'articolo  44  della  direttiva
78/660/CEE,  come  sostituito   dall'articolo   5   della   direttiva
90/604/CEE; 
    d) prevedere che le societa' indicate nell'articolo 2435- bis del
codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie  richieste
dall'articolo 2428, secondo comma,  numeri  3)  e  4),  dello  stesso
codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46  della
direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva
90/604/CEE; 
    e)  prevedere  l'inserimento   nella   nota   integrativa   delle
informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del
codice civile in forma globale per tutte le voci interessate; 
    f) consentire a tutte  le  societa'  di  pubblicare  il  bilancio
d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in  lire,  anche  in
ECU.