Art. 11. 
              Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE 
  1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992,  n.  142,  si
applicano dal  1993  anche  alle  procedure  di  appalto  degli  enti
costituiti in forma di societa' per  azioni  di  cui  alla  direttiva
90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990. 
  2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo  comma,  della
direttiva 92/13/CEE del Consiglio,  del  25  febbraio  1992,  non  si
applica. 
  3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE e'
rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo
12,  paragrafo  1,  della  medesima  direttiva,  da  una  commissione
composta da persone che fanno  o  hanno  fatto  parte  del  Consiglio
superiore dei lavori  pubblici.  La  commissione  e'  formata  da  un
componente legale, che  la  presiede,  un  componente  tecnico  e  un
componente  amministrativo  nominati  annualmente  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri  per  il  bilancio
dello Stato, ed  e'  indipendente  da  qualsiasi  autorita'  statale,
regionale o locale. 
  4. Il decreto legislativo di cui all'articolo  14  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, puo' recare anche ulteriori  disposizioni  per
l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.