Art. 11. Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE 1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti costituiti in forma di societa' per azioni di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990. 2. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica. 3. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE e' rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione e' formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed e' indipendente da qualsiasi autorita' statale, regionale o locale. 4. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, puo' recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.