Art. 12. 
       Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del  Consiglio,  del  20
giugno 1990, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non
considerati  dalla  predetta  direttiva  saranno,  con  decreto   del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  rese
omogenee a quelle  da  adottarsi  per  l'attuazione  della  direttiva
medesima; 
    b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli  alla
libera  circolazione  intracomunitaria   degli   strumenti   metrici,
eccettuate quelle aventi  natura  e  rilevanza  tributaria,  potranno
essere emanate mediante  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
    c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli  o
contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunita'  europee
saranno determinate con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.