Art. 13. 
Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano:  criteri  di
                               delega 
  1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE  del  Consiglio,  del  31
marzo 1992, deve avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) saranno  indicate  le  quantita'  minime  dei  farmaci  che  i
grossisti  devono  tenere  e  saranno  previste  misure  dirette   ad
assicurare la tempestivita' delle consegne; 
    b) sara'  adottata  una  specifica  disciplina  per  il  corretto
trasporto dei medicinali, con possibilita' di rinvio,  per  le  norme
tecniche e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanita'; 
    c) saranno previste specifiche disposizioni per  l'attivita'  dei
depositari   di   medicinali,   da   sottoporre   ad   autorizzazione
ministeriale; 
    d) sara' disciplinata la distribuzione  dei  gas  medicinali,  in
correlazione con nuove disposizioni  sulle  attivita'  di  produzione
degli stessi gas,  che  tengano  conto  della  peculiarita'  di  tali
prodotti; 
    e)  le  linee  direttrici  in  materia  di   buona   pratica   di
distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno
recepite con decreto del Ministro della sanita'.