Art. 14. Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovra' prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilita' di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria; b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosita' degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalita', sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica; c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.