Art. 14. 
   Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE  del  Consiglio,  del  31
marzo  1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi   e   criteri
direttivi: 
    a) la classificazione in materia di fornitura di  medicinali  per
uso umano dovra' prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo
2  della  direttiva,  con  possibilita'  di  ulteriori   distinzioni,
compatibili con la disciplina comunitaria; 
    b) con riferimento a taluni tipi di medicinali  vendibili  dietro
presentazione  di  ricetta  medica,  in  relazione  alla  particolare
pericolosita' degli  stessi,  potranno  essere  stabilite  specifiche
modalita', sia di compilazione della ricetta, sia  di  fornitura  dei
prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica; 
     c) in relazione alla nuova  disciplina,  saranno  modificate  le
disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19,  comma
4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.