Art. 15. Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle etichette e sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo; b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti; c) sara' confermata la possibilita' di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.