Art. 15. 
    Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE  del  Consiglio,  del  31
marzo 1992, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) sara' esclusa la possibilita' di riportare sulle  etichette  e
sui fogli illustrativi diciture diverse da quelle  specificate  dallo
stesso decreto legislativo; 
    b) sara' previsto che le confezioni contenenti etichetta e  fogli
illustrativi  conformi  alla  previgente  disciplina  possano  essere
mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di  carattere
sanitario, fino alla scadenza dei prodotti; 
    c) sara' confermata la possibilita' di apportare  modifiche  alla
disciplina  sull'etichettatura  e  sul  foglio  illustrativo  con  le
modalita' previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178.