Art. 16. 
     Pubblicita' dei medicinali per uso umano: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE  del  Consiglio,  del  31
marzo 1992, sulla pubblicita' dei  medicinali  per  uso  umano  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
    a)  la  pubblicita'   presso   il   pubblico,   salvo   eccezioni
tassativamente indicate, dovra'  essere  preventivamente  autorizzata
dal Ministero della sanita', con procedure e modalita'  che  potranno
essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il  mezzo  e  che
terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina; 
    b) saranno stabiliti i casi in cui  il  messaggio  dovra'  essere
sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di
esperti prevista  dall'articolo  201  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.  1265,  e
successive modificazioni, della quale dovra' essere  disciplinata  la
composizione, con la previsione di un numero di membri non  superiore
a quindici; 
    c) sara' confermato il divieto di pubblicita' presso il  pubblico
di medicinali erogati con  onere  a  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale, fatte salve eventuali campagne di  vaccinazioni  approvate
dal Ministero della sanita'; 
   d) la disciplina della pubblicita' presso gli  operatori  sanitari
dovra'  contenere  norme  specifiche  sui  farmaci  vendibili   senza
presentazione di ricetta medica; 
    e) dovranno essere  stabilite  le  condizioni  per  i  contributi
finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni 
scientifici attinenti, anche indiretta 
mente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di
relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita',
ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,  n.
407; 
     f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio  scientifico
da  istituire  presso  ogni  azienda   titolare   dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13
della direttiva; 
    g) per i casi di infrazione  alla  disciplina  della  pubblicita'
presso il pubblico e presso operatori commerciali  saranno  previste,
oltre a sanzioni  di  carattere  penale,  conseguenze  amministrative
comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del
Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario  medesimo
per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.