Art. 17. Controlli veterinari: criteri di delega 1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) stabilire modalita' idonee a garantire la salute umana, la sanita' e il benessere animale, la salubrita' della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente; b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; c) individuare sistemi di controllo piu' efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche piu' vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno; d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalita' di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalita' ed economicita' disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.