Art. 17. 
               Controlli veterinari: criteri di delega 
  1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della  Commissione,  del
23 luglio  1991,  91/493/CEE  del  Consiglio,  del  22  luglio  1991,
91/628/CEE del  Consiglio,  del  19  novembre  1991,  91/629/CEE  del
Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio,  del  19
novembre 1991,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
direttivi: 
    a) stabilire modalita' idonee a garantire  la  salute  umana,  la
sanita' e il benessere animale, la  salubrita'  della  produzione  di
origine   animale,   l'igiene   delle   strutture    zootecniche    e
dell'ambiente; 
    b) prevedere, attraverso la loro  semplificazione,  procedure  di
vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi; 
    c)  individuare  sistemi  di  controllo  piu'  efficaci  per   il
benessere e la protezione degli animali, misure anche piu' vigorose e
sanzioni amministrative e  penali  in  armonia  con  le  disposizioni
vigenti in materia nell'ordinamento interno; 
    d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e
modalita' di amministrazione del personale e di riorganizzazione  dei
servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri  di  perequazione,
razionalita'  ed  economicita'  disponendo  ove  necessario  atti  di
indirizzo e coordinamento delle regioni.