Art. 18. 
Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri
                              di delega 
  1. L'attuazione della direttiva  92/5/CEE  del  Consiglio,  del  10
febbraio 1992,  sara'  informata  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
direttivi: 
    a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute; 
    b) prevedere l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione; 
    c) stabilire le modalita' di collaborazione dei servizi  sanitari
e veterinari competenti in base alle leggi regionali  ai  fini  degli
accertamenti dell'idoneita' degli stabilimenti; 
    d) prevedere che eventuali  norme  integrative  e  di  esecuzione
siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo; 
    e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1,  2  e
3,  del  testo  della  direttiva  77/99/CEE  allegato  alla  predetta
direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che  fabbricano  prodotti  a
base  di  carne  non  aventi  struttura  e  capacita'  di  produzione
industriale, secondo i seguenti criteri: 
    1) per l'individuazione degli opifici oggetto  di  deroga  dovra'
farsi riferimento alla quantita' di materia prima carnea lavorata  in
un  anno,  da  individuarsi  nel  limite   massimo   di   cinquecento
tonnellate;  tale  limite  e'  ridotto  del  50  per  cento  per  gli
stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite  con  carne,
piatti cucinati,  preparazioni  gastronomiche  e  simili  in  cui  la
materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente  e  non
la componente essenziale del prodotto; 
    2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno  comunque  essere  in
possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e  B  della
citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti: 
     2.1) requisti indicati dall'allegato B, capitolo I; 
     2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo  I,  punto  2,
lettera g),  per  quanto  riguarda  i  rubinetti,  e  punto  11,  per
sostituirvi gli armadi agli spogliatoi; 
     2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo  I,  punto  3,
relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie  prime  e  dei
prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento,  qualora  vi
vengano  effettuati  magazzinaggi,  dovra'  disporre  di   locali   o
dispositivi per il magazzinaggio se  del  caso  refrigerati,  di  cui
almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti; 
     f)  prevedere  l'esclusione   dall'applicazione   della   citata
direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo  1,  paragrafo  2,  della
medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti  a  base
di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al  consumo
umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori  artigiani
che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.