Art. 19. 
     Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega 
  1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del  Consiglio,  del  29
luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29  luglio  1991,  sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: 
    a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e  dei
laboratori di sezionamento  a  ridotta  capacita'  operativa  oggetto
della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del  testo  della  direttiva
64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovra' farsi
riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantita' di
capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unita' alla settimana e
per i laboratori di sezionamento ad una quantita'  di  materia  prima
carnea non inferiore alle sei tonnellate alla  settimana,  sempreche'
siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b), c)  e  d)
dell'articolo  13,  secondo   capoverso,   della   citata   direttiva
64/433/CEE; 
    b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione
relativo  agli  stabilimenti  di  macellazione  e  ai  laboratori  di
sezionamento a ridotta capacita' operativa, dovra' farsi  riferimento
al mercato nazionale, purche' il trasporto venga effettuato con mezzi
adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.