Art. 2. 
   Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa 
  1.  In  aggiunta  agli  specifici  criteri  e  principi   direttivi
contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli  indicati  in  altre
disposizioni della presente  legge,  i  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 1 saranno informati  ai  seguenti  princi'pi  e  criteri
generali: 
    a)  le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi  con  le  ordinarie  strutture
amministrative; 
    b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e
ordinario e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  saranno
osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e  l'articolo
6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; 
    c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; 
    d) saranno previste, ove necessario per  assicurare  l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le  norme
penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e  amministrative
per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi,  nei  limiti,
rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire  duecento   milioni   e
dell'arresto fino a tre anni,  da  comminare  in  via  alternativa  o
congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel  pagamento
di una somma fino a lire duecento milioni; le sanzioni penali saranno
previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di  attuazione
delle direttive ledano interessi generali  dell'ordinamento  interno,
individuati in base ai criteri ispiratori  degli  articoli  34  e  35
della legge 24 novembre 1981, n.  689;  la  pena  dell'ammenda  sara'
comminata  per  le  infrazioni  formali;  la  pena   dell'arresto   e
dell'ammenda per le infrazioni che espongono a  pericolo  grave  o  a
danno l'interesse protetto; 
    e) eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e  che  non
riguardino l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o
regionali potranno essere previste nei soli limiti per  l'adempimento
degli  obblighi  di  attuazione  delle   direttive;   alla   relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con  i  fondi  gia'
assegnati alle competenti amministrazioni,  si  provvedera'  a  norma
degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  osservando
altresi' il disposto dell'articolo 11- ter, comma 2,  della  legge  5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362; 
    f) i decreti legislativi assicureranno in ogni  caso  che,  nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la  disciplina  disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il
termine della delega. 
  2. Con l'entrata in vigore del decreto  legislativo  di  attuazione
della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20  giugno  1991,  sono
abrogate: 
    a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, rela- 
tive agli articoli 2 
e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19  novembre  1973,
modificata dalla  direttiva  76/434/CEE  della  Commissione,  del  13
aprile 1976; 
    b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti  disposizioni
emanate in attuazione di direttive comunitarie: 
    1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593,  relativo  alle
strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate
macchine per cantiere; 
    2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594,  relativo  alle
strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di  determi-
nate macchine per cantiere; 
    3) decreto legislativo 10 novembre  1991,  n.  304,  relativo  ai
carrelli semoventi per movimentazione.