Art. 20. 
Norme sanitarie applicabili alla produzione ed alla 
   commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi: criteri di delega. 
  1. L'attuzione della direttiva 91/492/CEE  del  Consiglio,  del  15
luglio  1991,  sara'  informata  ai  seguenti  principi   e   criteri
direttivi: 
    a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana; 
    b) prevedere la emanazione di un  regolamento  di  esecuzione  ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    c) stabilire le modalita'  di  collaborazione  con  il  Ministero
della sanita' dei servizi sanitari e veterinari competenti, ai  sensi
delle leggi regionali, ai fini dell'accertamento  dell'idoneita'  dei
centri di spedizione e dei centri di depurazione.