Art. 21. 
                 Animali di razza: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del  Consiglio,  del  25
marzo 1991, deve avvenire  nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione  degli
animali di razza, attraverso la istituzione di  libri  genealogici  o
registri anagrafici; 
    b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri  anagrafici
per specie che si riveleranno di interesse zootecnico; 
    c) prevedere il riconoscimento delle associazioni  di  allevatori
od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici; 
    d) prevedere i criteri di iscrizione  o  di  registrazione  degli
animali da  compagnia  nei  relativi  libri  genealogici  o  registri
anagrafici; 
    e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali
di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi; 
    f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali
di razza, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi; 
    g) rispettare la liberta' di commercializzazione all'interno  dei
Paesi comunitari degli animali di razza, nonche' di sperma, ovuli  ed
embrioni  dei  medesimi,  evitando   qualsiasi   discriminazione   in
relazione alla provenienza degli stessi,  fatti  salvi  i  motivi  di
ordine sanitario.