Art. 22. 
                Piante ornamentali: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del  Consiglio,  del  19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  una  autorita'  unica  e  centrale   responsabile   per   le
prestazioni concernenti la qualita'; 
    b)   individuare   organismi   abilitati    responsabili    della
conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe; 
    c)  prevedere  un  controllo  ufficiale,  effettuato  almeno  per
sondaggio, destinato ad  accertare  che  siano  state  rispettate  le
prescrizioni e  le  condizioni  fissate  dalla  direttiva  stessa  ed
applicate le relative misure sanzionatorie; 
    d)  prevedere  che  i  fornitori  autorizzati  di  materiali   di
moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire
che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.