Art. 23. 
           Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del  Consiglio,  del  19
dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) individuare  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste  una  autorita'  fitosanitaria  unica  e  centrale   per   la
protezione dei vegetali al fine  del  coordinamento  e  dei  contatti
relativi alle questioni fitosanitarie; 
    b) articolare e razionalizzare in ogni  regione  organicamente  i
servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle  nuove
procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno; 
    c) regolamentare le attivita' da espletare da parte degli  uffici
competenti  dell'autorita'  centrale  e  dei   servizi   fitosanitari
regionali ai fini: del rilascio del "passaporto delle piante";  della
libera circolazione  dei  vegetali;  della  costituzione  delle  zone
protette; della  registrazione  dei  produttori;  dei  controlli  nei
luoghi di produzione  e  nelle  fasi  di  commercializzazione;  della
definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.