Art. 24. Z u c c h e r o 1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) nel comma 1, le parole: "in quantita' superiore a chilogrammi 10" sono sostituite dalle seguenti: "in quantita' superiore a chilogrammi 50"; le parole: "dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio"; le parole: "a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due figlie"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre e' trattenuta dal venditore o spedizioniere."; c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore" e' sostituita dalla seguente: "spedizioniere"; d) nel comma 7, le parole: "di sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".