Art. 24. 
                           Z u c c h e r o 
  1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della  Repubblica  12
febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) nel comma 1, le parole: "in quantita' superiore a  chilogrammi
10"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "in  quantita'  superiore  a
chilogrammi  50";  le  parole:  "dello   zucchero,   dello   zucchero
invertito, del  glucosio  e  del  levulosio,  del  melasso  ed  altre
sostanze zuccherine" sono sostituite dalle seguenti: "del saccarosio,
escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio";  le  parole:
"a madre e tre figlie" sono sostituite dalle seguenti: "a madre e due
figlie"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Delle due figlie, la prima deve  essere  inviata,  a  cura  del
venditore o dello spedizioniere, all'ufficio per la repressione delle
frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente  per
territorio. L'invio puo' avvenire a mezzo di raccomandata o  recapito
manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo,
al rilascio. La seconda figlia accompagna  la  merce  e  deve  essere
consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto.  La  madre  e'
trattenuta dal venditore o spedizioniere."; 
    c) nei commi 3 e 4, la parola: "speditore"  e'  sostituita  dalla
seguente: "spedizioniere"; 
    d)  nel  comma  7,  le  parole:  "di  sostanze  zuccherine"  sono
sostituite dalle seguenti: "dei prodotti sopramenzionati".