Art. 25. B i r r a 1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente: " c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;". 2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente: "La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".