Art. 25. 
                              B i r r a 
  1. La lettera c) del primo comma dell'articolo  4  della  legge  16
agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente: 
   " c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati  dal
Ministero della  sanita'  ai  sensi  dell'articolo  5,  primo  comma,
lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;". 
  2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto  1962,  n.
1354, e' sostituito dal seguente: 
  "La birra importata dai Paesi  extracomunitari  deve  corrispondere
alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".