Art. 27. 
                    Igiene e sicurezza del lavoro 
  1. Le  disposizioni  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente
legge, si applicano anche alle  direttive  in  materia  di  igiene  e
sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese
nell'allegato A della legge stessa.