Art. 27. Igiene e sicurezza del lavoro 1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.