Art. 28. 
                    Entrata in vigore della legge 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 19 dicembre 1992 
                              SCALFARO 
                                   AMATO,  Presidente  del  Consiglio
                                   dei Ministri 
                                   COSTA,     Ministro     per     il
                                   coordinamento   delle    politiche
                                   comunitarie 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI