Art. 3. 
      Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare 
 1. Il Governo e' autorizzato ad  attuare  in  via  regolamentare  le
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C  della  presente
legge. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati,  su  proposta  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  per   il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,
da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure  in-
dicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere
del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio  dello
schema del regolamento.