Art. 3. Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare 1. Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in- dicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.