Art. 4. 
      Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa 
 1. Le direttive da  attuare  in  via  amministrativa  sono  comprese
nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge. 
  2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre  1992
e comunicati immediatamente in copia integrale  al  Ministro  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.