Art. 4. Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa 1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge. 2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.