Art. 6. 
  Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega 
  1. Per il caso di inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo di  attuazione  della  direttiva  91/263/CEE  del
Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre
1992, la direttiva 86/361/CEE del  Consiglio,  del  24  luglio  1986,
recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, possono essere  stabilite  nel  decreto  stesso,
oltre a  sanzioni  amministrative  nell'ambito  dei  criteri  fissati
dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di  confisca
nelle  ipotesi  previste  dall'articolo   3,   paragrafi   2   e   3,
dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2,  della
direttiva 91/263/CEE.