Art. 7. 
  Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del  Consiglio,  del  14
maggio 1991, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi: 
    a) sara' prevista la nullita' di disposizioni contrattuali  poste
in essere in violazione  di  disposizioni  attuative  della  predetta
direttiva; 
    b) alla Societa' italiana degli autori ed editori sara'  affidata
la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro  pubblico
relativo ai programmi per elaboratore; 
    c) saranno previste la facoltativita' ed onerosita' del  deposito
dei programmi per elaboratore; 
    d) sara' previsto che la duplicazione abusiva a fini di lucro  di
programmi    per    elaboratore,    nonche'    l'importazione,     la
commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione  per  la
commercializzazione dei programmi dei quali  si  sappia  o  si  abbia
motivo di ritenere che  siano  abusivamente  duplicati  costituiscano
delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con
la multa da lire un milione a lire  dieci  milioni;  le  stesse  pene
saranno previste qualora i fatti di cui sopra concernano mezzi intesi
unicamente  a  consentire  o  facilitare  la  rimozione  o   elusione
arbitraria  dei  dispositivi  di  protezione  di  un  programma   per
elaboratore.