Art. 8. 
Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva  92/30/CEE  del  Consiglio,  del  6
aprile 1992, dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi: 
    a) disciplinare  il  "gruppo  creditizio"  in  conformita'  delle
definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria,  prevedendone
la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di  ordine
informativo, regolamentare ed ispettivo; 
    b) contenere il complesso  delle  esclusioni  del  consolidamento
consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva; 
    c) includere nella fattispecie  di  influenza  notevole,  di  cui
all'articolo  5,  paragrafo  4,  della   direttiva,   ai   fini   del
consolidamento  proporzionale  anche  la  detenzione  del   controllo
sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo; 
    d) estendere alla violazione degli obblighi  introdotti  in  base
alla direttiva le sanzioni penali ed  amministrative  previste  dalla
vigente legislazione nazionale in materia  di  vigilanza  consolidata
per le analoghe fattispecie; 
    e) stabilire che  la  Banca  d'Italia  possa  concordare  con  le
autorita' competenti di altri Paesi la ripartizione  dei  compiti  in
ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata  dei  gruppi
creditizi operanti in piu' Paesi; 
    f)  prevedere   il   recepimento   delle   norme   tecniche   con
provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati
nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge. 
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  della  delega,   restano   ferme   le
disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e  succes-
sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.
356, per  quanto  compatibili  con  la  predetta  direttiva;  a  tali
disposizioni  saranno  apportati  eventuali  aggiustamenti  volti  ad
evitare duplicazioni nei controlli.