Art. 8. Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi: a) disciplinare il "gruppo creditizio" in conformita' delle definizioni ed in armonia con la normativa comunitaria, prevedendone la sottoposizione a forme di vigilanza su base consolidata di ordine informativo, regolamentare ed ispettivo; b) contenere il complesso delle esclusioni del consolidamento consentite dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva; c) includere nella fattispecie di influenza notevole, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, ai fini del consolidamento proporzionale anche la detenzione del controllo sull'Assemblea straordinaria delle imprese facenti parte del gruppo; d) estendere alla violazione degli obblighi introdotti in base alla direttiva le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente legislazione nazionale in materia di vigilanza consolidata per le analoghe fattispecie; e) stabilire che la Banca d'Italia possa concordare con le autorita' competenti di altri Paesi la ripartizione dei compiti in ordine all'esercizio della vigilanza su base consolidata dei gruppi creditizi operanti in piu' Paesi; f) prevedere il recepimento delle norme tecniche con provvedimenti del Ministro del tesoro, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalla legge. 2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes- sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.