Art. 9. 
        Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega 
  1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del  Consiglio,  del  18
giugno 1991, deve avvenire nel  rispetto  dei  seguenti  princi'pi  e
criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale  delle
armi del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 6 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio  1982,  n.
452: 
    a) istituire su  richiesta  dell'interessato  la  "carta  europea
d'arma da fuoco", quale documento personale in cui  sono  indicati  i
dati identificativi delle armi da  fuoco  delle  categorie  B,  C,  D
dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia  e  quelle
per   uso   sportivo,   nonche'   gli   estremi   delle    prescritte
autorizzazioni, nulla osta o licenze,  di  cui  il  titolare  sia  in
possesso in conformita' alle disposizioni di legge o regolamentari in
vigore; 
    b) prevedere che il rilascio delle  autorizzazioni,  nulla  osta,
licenze in materia di armi a favore di cittadini  comunitari  avvenga
alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui
ai criteri indicati dalle lettere c) e d); 
    c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi  da  fuoco
delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a  favore  di
cittadini comunitari anche  al  preventivo  accordo  dello  Stato  di
residenza  laddove  lo  Stato  di  residenza  prevede  autorizzazione
preventiva all'acquisto; 
    d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e
per il transito nello Stato, nonche' di quelle per  il  trasferimento
verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi comuni da
sparo,  avvenga  con  l'osservanza  anche  delle  modalita'  previste
dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione  della
possibilita' di concedere le autorizzazioni di  cui  al  paragrafo  3
dello stesso  articolo  e  al  paragrafo  1  dell'articolo  12  della
direttiva medesima; 
    e) stabilire che il trasferimento o il  transito  temporaneo  nel
territorio nazionale e il trasferimento verso un altro  Stato  membro
delle Comunita' europee di armi da caccia o sportive per  l'esercizio
della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano
essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione  nei  casi  e
alle  condizioni  previsti  dall'articolo  12,  paragrafo  2,   della
direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento  delle  disposizioni
adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18  aprile  1975,
n. 110; 
    f) prevedere che, salve le norme penali  vigenti,  l'inosservanza
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative
disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 
  2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo,  comprese
quelle relative alle modalita' di rilascio,  aggiornamento  e  tenuta
della carta europea d'arma da fuoco,  e  quelle  per  il  conseguente
adeguamento di disposizioni di attuazione  o  regolamentari  vigenti,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni  di
esecuzione relative allo scambio di informazioni  fra  le  competenti
autorita' degli Stati membri delle Comunita'  europee  e  gli  organi
dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  sono  stabilite  con
decreto del Ministro dell'interno. 
  3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma  8,  del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: 
"e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi  da  caccia  resta
valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157".